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Ordinanza — n. 47608/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47608/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47608/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: URSO CLAUDIO nato il 27/01/1995 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Claudio Urso ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Brindisi, ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 455 cod. pen. (capo B) perché il fatto non sussiste e, assorbito il reato di cui all'art. 497 -bis, comma 1, cod. pen. in quello di cui all'art. 497 -bis, comma 2, cod. pen. (capo A), ha riqualificato la parte del fatto avente ad oggetto le patenti di guida nella fattispecie di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., con conseguente rideterminazione della pena;

Regesto Legislator

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art. 455 cod. pen; Ordinanza — n. 47608/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che Claudio Urso ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Brindisi, ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 455 cod. pen. (capo B) perché il fatto non sussiste e, assorbito il reato di cui all'art. 497 -bis, comma 1, cod. pen. in quello di cui all'art. 497 -bis, comma 2, cod. pen. (capo A), ha riqualificato la parte del fatto avente ad oggetto le patenti di guida nella fattispecie di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., con conseguente rideterminazione della pena;

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente abuso della licenza e delle targhe corsa di controllo falsità in documenti esame d'idoneità alla guida altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 455 cod. pen
Rilevato che Claudio Urso ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Brindisi, ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 455 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: URSO CLAUDIO nato il 27/01/1995 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Claudio Urso ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Brindisi, ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 455 cod. pen. (capo B) perché il fatto non sussiste e, assorbito il reato di cui all'art. 497 -bis, comma 1, cod. pen. in quello di cui all'art. 497 -bis, comma 2, cod. pen. (capo A), ha riqualificato la parte del fatto avente ad oggetto le patenti di guida nella fattispecie di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., con conseguente rideterminazione della pena;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, nella parte in cui denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica di parte del fatto di cui al capo A) nella fattispecie di cui all'art. 497-bis, cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto, nel ritenere che debba essere riqualificata nell'ipotesi delittuosa di falsità materiale commessa dal privato, si limita a valorizzare il movente della condotta che, tuttavia, è elemento estraneo alla tipicità del fatto, ove, invece, la sentenza di appello, con motivazione chiara e logica, ha fatto buon governo dei principi della giurisprudenza di legittimità in materia (si veda pag. 2 della sentenza impugnata);

3. Considerato che la seconda censura contenuta nell'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata, in quanto, attraverso mere doglianze in punto di fatto, inerisce al trattamento sanzionatorio, benché sorretto da una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 2 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti: nel caso di specie, l'obiettiva gravità e la sistematicità dei fatti di reato, nonché l'esistenza di una precedente condanna nei confronti dell'imputato per altro reato di falso; 3.1.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 0124A

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende