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Ordinanza — n. 47602/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47602/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47602/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERRENGIA GIANCARLO nato a PRATO il 02/08/1962 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Verrengia Giancarlo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 224 co. 1 e 217 co. 1 n. 2 legge fall.;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47602/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie cattiva gestione appropriazione indebita di fondi reato economico flussi finanziari illeciti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERRENGIA GIANCARLO nato a PRATO il 02/08/1962 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Verrengia Giancarlo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 224 co. 1 e 217 co. 1 n. 2 legge fall.;

2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si denunciano vizi di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato in quanto - dovendosi tener conto della circostanza per cui l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione demandato alla Corte di cassazione è limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074) - la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen.. Si è dato atto in motivazione della evidente imprudenza rappresentata dalla stipula e dal rinnovo del contratto dissipativo ma anche del fatto che è innegabile la consapevolezza del Verrengia circa l'avvenuta dissipazione del patrimonio sociale, avendo anzi egli stesso concluso tale contratto - estraneo all'oggetto sociale - e del quale allora ben poteva conoscere le criticità sottese (si veda pag. 2 della sentenza impugnata);

3. Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione dell'art. 217 co. 1 n. 2 legge fall. per non avere la Corte territoriale fatto corretta applicazione del concetto di imprudenza così come richiesto per l'integrazione della fattispecie delittuosa in esame, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto: la Corte d'appello ha ampiamente motivato circa l'aleatorietà, la rischiosità del contratto causa del dissesto societario e la valutazione è stata effettuata in concreto e puntualmente (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza);

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.