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Ordinanza — n. 47600/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47600/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47600/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAHBI MOHAMED nato il 22/05/1995 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che l'imputato Dahbi Mohamed ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali aggravate, rideterminando la pena in anni uno di reclusione, previo bilanciamento delle eterogenee circostanze in regime di equivalenza;

Regesto Legislator

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art. 69 cod. pen; Ordinanza — n. 47600/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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aggressione fisica azione civile lesioni gravi reati violenti calcolo del danno difesa penale

Disposizioni normative citate

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art. 69 cod. pen
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso- che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAHBI MOHAMED nato il 22/05/1995 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che l'imputato Dahbi Mohamed ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali aggravate, rideterminando la pena in anni uno di reclusione, previo bilanciamento delle eterogenee circostanze in regime di equivalenza;

2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso- che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti del fatto commesso da più persone riunite e dell'uso di arma impropria (una bottiglia) - è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 3), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci