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Ordinanza — n. 47599/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere complaints and lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47599/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance sentence reducing his prison term, arguing violations of law regarding sentencing aggravations and mitigating circumstances. The court rejected these claims because they constituted mere complaints without specific argumentation, merely reiterating points already dismissed by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals must be specific and argumentative; mere complaints or repetitive arguments without substantive critique render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints lack of argumentation reiteration of arguments Italian criminal procedure specificity requirement court costs and fine sanzione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMANNA IVAN nato a CERN USCO SUL NAVIGLIO il 12/05/1971 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che l'imputato Lamanna Ivan ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado - pronunciata all'esito di giudizio abbreviato - ha rideterminato in anni uno di reclusione la pena inflitta al prevenuto, confermando nel resto la condanna per i reati di cui agli artt. 582, 585 e 612, comma 2 cod. pen., unificati sotto il vincolo della continuazione;

2. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che contestano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione, rispettivamente, alla ritenuta sussistenza dell'aggravante legata all'uso di arma impropria (una bottiglia di vetro), nonché al trattamento sanzionatorio (mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, quantomeno con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, oltre ad essere indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda pag. 4 della sentenza impugnata);

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de