Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 47598/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as discretionary sentencing comparisons fall outside legality review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47598/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that generic mitigating circumstances should prevail over a contested aggravating circumstance under Article 69 of the Penal Code. The court rejected this, ruling that such comparative assessments involve discretionary judgment typical of the trial court and are not subject to legality review unless arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 69 cod. pen.; The assessment of whether generic mitigating circumstances outweigh a contested aggravating circumstance constitutes a discretionary evaluation of the merits, which falls outside the scope of legality review unless based on mere arbitrium or illogical reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
discretionary sentencing legality review mitigating circumstances aggravating circumstances Article 69 Penal Code inadmissible appeal Corte di Cassazione irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 69 cod. pen.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod.
art. 69 cod. pen
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURIELLO COSIMO nato a EBOLI il 18/06/1959 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che l'imputato Mauriello Cosimo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 216 in relazione all'art. 223 e 219, comma 2, n. 1 I. fall.;

2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante - è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 2), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso