Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to repetition of arguments already rejected in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was a repetition of arguments previously and correctly rejected by the Court of Appeal. The appellant contested the application of an aggravating circumstance regarding recidivism, but the lower court had already addressed the defendant's multiple recent convictions for crimes against persons and property. Consequently, the court ruled that the appeal lacked merit and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds of complaint are merely repetitive of those already decided upon in the second instance judgment with adequate reasoning.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RESTI VO ANTONINO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 10/06/1984 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; W, OSSERVA 1. Rilevato che Restivo Antonino ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia resa dal GUP del Tribunale di Palermo, ha escluso l'aggravante contestata di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., riducendo la pena inflitta al medesimo ad anni 1, mesi 1, giorni 10 di reclusione e confermando nel resto l'impugnata sentenza;
2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta violazione di legge in relazione all'errata applicazione della circostanza aggravante di cui all'art.99, comma 4 cod. pen., è manifestamente infondato perché reiterativo di doglianza già prospettata in sede di appello ed ivi congruamente disattesa con adeguata motivazione dalla Corte d'appello (pag. 3), ove si evidenziano non solo la pluralità dei precedenti, ma anche il loro carattere recente e la tipologia dei medesimi (delitti contro la persona e il patrimonio nonché previsti dalla disciplina per il controllo delle armi), sintomatici pertanto di spiccata pericolosità e tendenza a delinquere;
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i