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Ordinanza — n. 47594/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for false documents, citing manifestly unfounded arguments and improper sentencing challenges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47594/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Petruso Laurentu inadmissible, confirming the lower court's conviction for false documents. The appellant argued that the court failed to consider a specific legal hypothesis regarding grossly false acts, but the court found this argument repetitive and already adequately examined by the Court of Appeal. Furthermore, the court rejected challenges to sentencing as they constituted impermissible re-evaluation of the merits, which falls within the discretion of the trial judge under established jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 49 comma 2 c.p.; Art. 132 e 133 cod. pen.: The appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or constitute an impermissible re-evaluation of the merits, as sentencing discretion belongs to the trial judge.

Parole chiave

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false documents grossly false acts sentencing discretion inadmissible appeal manifestly unfounded falsità ideologica in documenti esibizione dei documenti d'identità uso di false generalità

Disposizioni normative citate

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Art. 49 comma 2 c.p.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi di motivazione in relazione alla mancata considerazione di un'ipotesi di reato impossibile nel caso di specie, prevista dall'art. 49, comma secondo, c.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, Ikechukwu
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRUSO LAURENTU ( CUI 000WZMO ) nato il 29/06/1971 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Petruso Laurentu ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 497 bis, 477 e 482 e c.p.;

2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi di motivazione in relazione alla mancata considerazione di un'ipotesi di reato impossibile nel caso di specie, prevista dall'art. 49, comma secondo, c.p. per essersi trattato di falso cd. grossolano, è manifestamente infondato in quanto riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata dalla Corte d'appello, ove era stata proposta in termini identici. La sentenza impugnata ha affermato che la falsità dell'atto non avrebbe potuto essere rilevata da soggetto privo di esperienza e, quindi, correttamente ha applicato il principio secondo cui, in tema di falso documentale, la punibilità è esclusa per inidoneità dell'azione solo quando la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere, "ictu ocull", riconoscibile da chiunque (Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, Ikechukwu, Rv. 276639);

3. Rilevato altresì che il medesimo motivo di ricorso contesta anche la dosimetria sanzionatoria e l'eccessività della pena, con argomenti non consentiti in sede di legittimità, poiché rivalutativi ed incidenti sul giudizio di merito, oltre che manifestamente infondati, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata);

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.