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Ordinanza — n. 47593/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against bankruptcy conviction as mere complaint lacking legal basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47593/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Verdina Araldo inadmissible, confirming the lower court's rejection of his claim. Verdina argued that the administrative body's prior dismissal of his facts regarding the company's insolvency status should be reconsidered, but the appellate court had already addressed this without logical flaws. The court ruled that the appeal was merely a repetition of a previously rejected complaint and did not adequately confront the territorial court's reasoning on the administrator's formal obligations.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of mere complaints or repeats arguments already rejected in the appellate decision without providing new legal grounds or logical motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal bankruptcy conviction repetition of complaint administrative dismissal formal obligations documenti bancari documenti mancanti bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDINA ARALDO nato a ORTONOVO il 02/03/1956 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Verdina Araldo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ne ha confermato la condanna per il delitto di bancarotta semplice documentale;

2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, è manifestamente infondato in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto nonché riproduttivo di doglianza già dedotta in sede di appello ed ivi congruamente disattesa - con motivazione esente da vizi logici - avendo la Corte territoriale dato atto dell'irrilevanza della condizione di dissesto societario precedente all'ingresso dell'imputato nella società fallita nella configurazione delle responsabilità previste in capo all'amministratore, motivazione con cui il presente ricorso non si confronta adeguatamente. Inoltre, la asserita non operatività della società non elimina gli obblighi formali degli amministratori.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso