Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for challenging evidence sequence in false declaration case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Pedrotti Marco inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's confirmation of a conviction for false declaration of generalities, arguing a violation of the rule of judgment regarding the sequence of evidence. The court rejected this claim as manifestly unfounded, noting that the appellate court had already logically ordered the evidence and that the appeal was essentially a request for re-evaluation of sources rather than a legal error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 533 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal challenging the logical sequence of evidence presented by the appellate court is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of the sources of proof without raising a specific legal ground.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEDROTTI MARCO nato a VERONA il 26/03/1972 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Pedrotti Marco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 c.p.;
2. Ritenuto preliminarmente che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione della regola di giudizio di cui all'art. 533 del codice di procedura penale, è inammissibile poiché manifestamente infondato e formulato secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità poiché volte a chiedere una rivalutazione delle fonti di prova, invece adeguatamente poste in ordine e sequenza logica dalla Corte d'appello, che ha spiegato le ragioni di configurabilità del reato di falsa dichiarazione sulle proprie generalità (coerenti con la consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice) nel corso di un controllo di polizia, evidenziando anche la finalità di evitare che apparisse il provvedimento di ritiro della patente di guida subito (par. 3.1. e 3.2. della sentenza impugnata). Il motivo risulta anche aspecifico poiché analoga doglianza era stata già prospettata in sede di appello.
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i