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Ordinanza — n. 47587/2023 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against bankruptcy fraud conviction as mere complaints and procedural violations are unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47587/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by three defendants inadmissible, dismissing their challenge to the appellate court's reduction of accessory bankruptcy penalties. The defendants argued for legal violations regarding the definition of the crime and the lack of formal contestation for an aggravating circumstance, but the court found these arguments to be mere complaints without new substantive critique. Consequently, the court ruled that the appeal was inadmissible because the grounds were either factually repetitive or legally unfounded based on established case law.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 521 c.p.p.: Appeals based on mere complaints or lacking specific argumentation against the lower court's reasoning are inadmissible; in bankruptcy crimes, the implicit inclusion of aggravating circumstances within the description of multiple offenses does not violate procedural nullity rules.

Parole chiave

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bankruptcy fraud inadmissible appeal procedural nullity aggravating circumstance mere complaints accessory penalties Cassazione bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 223 RD 267/42
Art. 216 comma 1 n. 2 RD 267/42
Art. 521 cod. proc. pen.
Art. 219 comma 2 n. 1 I. fall.
pen., in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n.1, I.
Art. 522 cod. proc. pen.
non integra alcuna violazione dell'art. 522 cod.
art. 522 cod. proc. pen
non integra alcuna violazione dell'art. 522 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 15403 del 2020
Sez. 5, n. 17799 del 2022
1, legge fall., in quanto l'utilizzazione dell'istituto si risolve esclusivamente nell'applicazione di una disciplina più favorevole di quella che deriverebbe dalle regole generali in tema di determinazione della pena nel caso di pluralità di reati" 022a (Sez. 5, n. 17799 del 2022, Rv.
Sez. 5, n. 33123 del 2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE ROSA MASSIMO nato a NAPOLI il 09/08/1970 PEZZELLA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 15/02/1973 PALLADINO GAETANO nato a NAPOLI il 24/02/1964 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che gli imputati De Rosa Massimo, Pezzella Giuseppe e Palladino Gaetano ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rideterminato in anni cinque la durata delle pene accessorie fallimentari inflitte ai medesimi, confermando nel resto la condanna dei predetti per i reati di cui agli artt. 223, 216, comma 1, n. 2 RD 267/42; 1.2. Lette le memorie dei ricorrenti che reiterano le ragioni di ricorso.

2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge per erronea configurazione del delitto di bancarotta patrimoniale distrattiva, è inammissibile in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, oltre ad essere aspecifico perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, senza proporre una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda in particolare pag. 7 della sentenza impugnata, in cui si spiega ampiamente la ragione in base alla quale si è concluso per la sussistenza del reato di bancarotta distrattiva avente ad oggetto beni in leasing); 2.1.

Rilevato che il suddetto motivo è altresì manifestamente infondato in quanto, per consolidata giurisprudenza di legittimità "integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale la sottrazione o dissipazione di un bene pervenuto alla società fallita a seguito di contratto di "leasing", anche se risolto dopo la dichiarazione di fallimento, in quanto la perdita del valore del bene, suscettibile di riscatto, e l'onere economico derivante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione verso il concedente determina un pregiudizio per la massa fallimentare" (Sez. 5, n. 15403 del 2020, Rv.279212);

3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con particolare riferimento all'art.521 cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n.1, I. fall., mai oggetto di formale contestazione, è manifestamente infondato poiché, per consolidato orientamento giurisprudenziale, "in tema di reati fallimentari, la cd. continuazione fallimentare tra più fatti di bancarotta non richiede la formale contestazione dell'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., in quanto l'utilizzazione dell'istituto si risolve esclusivamente nell'applicazione di una disciplina più favorevole di quella che deriverebbe dalle regole generali in tema di determinazione della pena nel caso di pluralità di reati" 022a (Sez. 5, n. 17799 del 2022, Rv. 283253), con la conseguenza che "nel caso in cui all'imputato siano contestati più fatti di bancarotta, la mancata contestazione esplicita della circostanza aggravante speciale di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1), legge fa/I. non integra alcuna violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., perchè il riferimento alla predetta circostanza aggravante, in tutti i suoi elementi costitutivi, è implicitamente contenuto nella descrizione della pluralità dei reati, la cui contestazione pone l'imputato in condizione di conoscere il significato dell'accusa e di esercitare il diritto di difesa" (Sez. 5, n. 33123 del 2020, Rv. 279840-01, già richiamata dalla Corte d'appello nella sentenza impugnata);

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass