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Ordinanza — n. 47584/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific argumentation against conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47584/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Squadrito Stellario inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding the crime of false declaration, but the court found his sole ground of appeal generic and devoid of specific argumentation. Consequently, the appellate court's detailed reasoning on the crime's elements was deemed sufficient, rendering the appeal's lack of comparative analysis fatal to its admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists merely of generic assertions without specific argumentation comparing the appellate court's reasoning to the grounds for the conviction.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of argumentation false declaration crime Court of Cassazione falsa dichiarazione della parte capacità di stare in giudizio difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
art. 483 cod. pen
Rilevato che l'imputato Squadrito Stellario ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 483 cod. pen.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SQUADRITO STELLARIO nato a MESSINA il 13/11/1976 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che l'imputato Squadrito Stellario ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. in relazione all'art. 76 DPR 445/2000;

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'ipotesi di reato di cui al capo di imputazione ed alla sua affermazione di responsabilità, è indeducibile in quanto generico, ossia si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna, nella quale la Corte di appello fornisce adeguata motivazione quanto alla configurazione degli elementi costitutivi del reato in questione (si vedano pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, soprattutto) a carico dell'imputato;

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/