Criminal appeal dismissed for generic grounds challenging witness credibility without specific factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the civil party's appeal inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal was a generic challenge to the lower court's assessment of the victim's credibility as a witness. The court rejected this because it failed to engage with the specific reasoning in the appealed judgment regarding the lack of sufficient evidence for conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not confront the specific reasoning of the contested decision, particularly when the lower court has already established that the evidence is insufficient to prove guilt beyond a reasonable doubt.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile TERRANOVA CARMELINA nato a PALAGONIA il 02/08/1957 nel procedimento a carico di: INGEGNERE GIUSEPPA nato a BARCELLONA POZZO DI COTTO il 12/05/1946 BIONDO MARIA nato a BARCELLONA POZZO DI COTTO il 06/02/1961 BIONDO ANGELA nato a BARCELLONA POZZO DI COTTO il 08/05/1958 avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDEI3RANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che la parte civile Terranova Carmelina ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina, in riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto le imputate Ingegnere Giuseppa, Biondo Maria e Biondo Angela dai reati di cui agli artt. 612, comma 2 e 582 cod. pen., con conseguente revoca delle statuizioni civili; 1.1. Lette le conclusioni scritte, nel senso dell'inammissibilità del ricorso, presentate dalle difese delle imputate Giuseppa Ingegnere e Angela Biondo;
2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, decadenza o inammissibilità in relazione alla ritenuta insussistenza degli elementi costitutivi dei reati in contestazione nonché per travisamento della prova, è generico perché fondato su argomenti che non si confrontano con le ragioni motivazionali del provvedimento impugnato, con cui si è ritenuta la non adeguata attendibilità della persona offesa, testimone d'accusa. Il motivo è anche formulato secondo linee direttrici di censura inammissibili in sede di legittimità, in quanto dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, in presenza, comunque, di un apparato motivazionale (si vedano pagg. 6-7 della sentenza impugnata) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.
U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), là dove ha ritenuto una insuperabile incertezza del dato probatorio, inidoneo, quindi, a fondare un giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio;
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro :3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.