Ordinanza — n. 47582/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOBALDINI IVO nato a ARZIGNANO il 23/06/1980 avverso la sentenza del 13/03/2023 del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che l'imputato Tobaldini Ivo ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Verona ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 612 cod. pen; Ordinanza — n. 47582/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano pagg. 5-7 della sentenza impugnata), sicchè si tratta di ragioni inammissibili per aspecificità, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica zirgomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; 3.1. Letti i motivi aggiunti depositati dal ricorrente in vista dell'udienza, che ribadiscono le ragioni di ricorso, nulla aggiungendo a quanto già evidenziato soprattutto sul tema dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOBALDINI IVO nato a ARZIGNANO il 23/06/1980 avverso la sentenza del 13/03/2023 del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che l'imputato Tobaldini Ivo ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Verona ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.;
2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge per inosservanza del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio nell'affermazione della penale responsabilità del prevenuto, non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è, inoltre, volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna;
3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano pagg. 5-7 della sentenza impugnata), sicchè si tratta di ragioni inammissibili per aspecificità, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica zirgomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; 3.1. Letti i motivi aggiunti depositati dal ricorrente in vista dell'udienza, che ribadiscono le ragioni di ricorso, nulla aggiungendo a quanto già evidenziato soprattutto sul tema dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende. Così d