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Ordinanza — n. 47581/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and unfounded credibility arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47581/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Doria Nicola inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant's sole ground, alleging a violation of law regarding the crime under Articles 611 of the Penal Code and 71 of D.Lgs. 159/2011, was rejected as generic and legally unfounded. The court determined the appeal failed because it lacked specific argumentation and relied on an incorrect premise that civil parties were absent despite the lack of personal animosity.

Regesto Legislator

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Art. 611 cod. pen.; Art. 71 d.lgs. 159/2011; Appeals based on generic assertions without specific argumentation or manifestly unfounded premises regarding credibility are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds credibility assessment civil parties absent personal animosity penal code violation court costs inviolabilità del domicilio

Disposizioni normative citate

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Art. 611 cod. pen.
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che censura violazione di legge quanto alla configurabilità del reato di cui all'art. 611 cod.
Art. 71 d.lgs. 159/2011
artt. 611 cod. pen
Rilevato che l'imputato Doria Nicola ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Potenza ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 611 cod. pen.
art. 611 cod. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che censura violazione di legge quanto alla configurabilità del reato di cui all'art. 611 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214
Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214), peraltro non costituitesi parti civili e prive di motivi di astio o risentimento nei confronti dell'imputato, come già evidenziato dalla Corte di appello;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DORIA NICOLA nato a POTENZA il 20/06/1977 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che l'imputato Doria Nicola ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Potenza ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 611 cod. pen. e 71 d.lgs. 159/2011;

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che censura violazione di legge quanto alla configurabilità del reato di cui all'art. 611 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al giudizio di credibilità delle persone offese, è indeducibile poiché generico, in quanto si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) ed è, altresì, manifestamente infondato in quanto muove da una premessa giuridicamente errata circa la necessità di riscontri alle dichiarazioni delle persone offese (cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214), peraltro non costituitesi parti civili e prive di motivi di astio o risentimento nei confronti dell'imputato, come già evidenziato dalla Corte di appello;

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso