Italian Court dismisses appeals against conviction for aggravated threats and minor offenses due to procedural bars and lack of procedural standing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Montalbano Luigi and Alex Gennaro inadmissible. The first appeal regarding the lack of prosecutability for grave threats was rejected because the offense falls under specific exceptions requiring a private prosecution complaint. The second appeal concerning the minor nature of the act was dismissed as the lower court adequately addressed relevant evaluation criteria. Subsequent arguments were barred because they were added during the appeal phase without functional connection to original grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 612, comma 2 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 612, comma 2 cod. pen. Appeals are inadmissible when the contested offense requires a private prosecution complaint under statutory exceptions or when new grounds lack functional connection to original appeal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MONTALBANO LUIGI nato a PALERMO il 15/09/1958 MONTALBANO ALEX GENNARO nato a PALERMO il 20/02/1978 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Montalbano Luigi e Montalbano Alex Gennaro ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna dei predetti imputati in ordine ai reati di cui agli artt. 61 n. 5 e 11 quinquies, 99, 110, 582-583 cod. pen., anche con riferimento all'art. 577 cod. pen., e art. 612, comma 2 cod. pen., unificati sotto il vincolo della continuazione;
2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge per non aver pronunciato sentenza di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità, in relazione al delitto di cui all'art. 612, comma 2 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, come già evidenziato dalla Corte d'appello, a seguito della modifica del regime di procedibilità di taluni reati, introdotta dal d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, il delitto di minaccia grave è procedibile a querela solo se non rientri nelle ipotesi di cui all'art. 339 cod. pen. (cfr. Sez. 5, n. 22143 del 2019, Rv. 275924-01), ipotesi che, invece, è proprio quella che ricorre nel caso di specie;
3. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata assoluzione degli imputati per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato poiché, alla luce di consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudizio sulla tenuità dell'offesa, pur dovendo essere effettuato con riferimento ai criteri dell'art. 133, comma 1, cod. pen., non richiede la necessaria disamina di tutti gli elementi di valutazione ivi previsti, "essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti" (si veda Sez. 6, n. 55107 del 2018, Rv. 274647-01), che, nel caso di specie, sono stati puntualmente indicati dal giudice di secondo grado (si veda pag. 4 della sentenza impugnata);
4. Ritenuto che i successivi motivi di ricorso, che deducono violazione di legge e correlati vizi di motivazione, rispettivamente, per la mancata esclusione della contestata recidiva, per il diniego quanto alla richiesta di esclusione delle aggravanti di cui agli artt. 61 n. 5 e n. 11 quinquies cod. pen., nonché per il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, risultano preclusi in sede di legittimità, avendo costituito oggetto, in appello, di motivi aggiunti dichiarati inammissibili per mancanza di connessione funzionale con i motivi originariamente proposti. L'inammissibilità originaria si riverbera sull'ammissibilità dei corrispondenti motivi di ricorso (vedi Sez. 5, n. 44201 del 29/9/2022, Testa, Rv. 283808);
5. Rilevato, dunque, che ricorso dever'essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm