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Ordinanza — n. 47578/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for false declaration, ruling the crime is instant and completed upon submission.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47578/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Gamage Wivek Nikethana inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the conviction for false declaration (art. 495) was incorrect and should have been 'harmless falsehood,' claiming his subsequent truthful statement and personal search negated the crime. The court rejected this, affirming that the crime of false declaration is instant and consummated immediately when the false statement reaches the public official, regardless of later corrections or searches.

Regesto Legislator

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Art. 495 comma 1 cod. pen.; The crime of false declaration is an instant offense consummated at the moment the false statement reaches the public official, rendering subsequent truthful declarations or personal searches irrelevant to its completion.

Parole chiave

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false declaration instant crime public official harmless falsehood consummation moment subsequent correction personal search imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 495 comma 1 cod. pen.
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ravvisata sussistenza del reato ex art. 495 cod.
Art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990
Rilevato che l'imputato Gamage Wivek Nikethana ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ne ha confermato la condanna per i reati di cui all'art. 73, comma 5 D.P.R.
art. 73, comma 5 D.P.R. 309/1990
Rilevato che l'imputato Gamage Wivek Nikethana ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ne ha confermato la condanna per i reati di cui all'art. 73, comma 5 D.P.R. 309/1990 (capo 1 di imputazione) e agli artt.
art. 495 cod. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ravvisata sussistenza del reato ex art. 495 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 2676 del 5/11/2021
3 della sentenza impugnata, con la citazione di Sez. 5, n. 2676 del 5/11/2021, dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMAGE WIVEK NIKETHANA nato a MESSINA il 19/02/2000 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che l'imputato Gamage Wivek Nikethana ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ne ha confermato la condanna per i reati di cui all'art. 73, comma 5 D.P.R. 309/1990 (capo 1 di imputazione) e agli artt. 61 n. 2 e 495, comma 1 cod. pen. (capo 2), unificati nel vincolo della continuazione, tuttavia concedendo al prevenuto il beneficio della non menzione;

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ravvisata sussistenza del reato ex art. 495 cod. pen. in luogo del c.d. "falso innocuo", è manifestamente infondato perché la sentenza impugnata ha fornito adeguata risposta all'obiezione sulla innocuità del falso in dichiarazione, richiamandosi, da un lato, all'idoneità della condotta a configurare la falsa dichiarazione e, dall'altro, aderendo al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il reato di cui all'art.495 cod. pen. ha natura istantanea, che si consuma nel momento stesso in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico, a nulla rilevando, pertanto, la successiva dichiarazione veritiera dell'imputato né la perquisizione personale sullo stesso effettuata dagli operanti (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, con la citazione di Sez. 5, n. 2676 del 5/11/2021, dep. 2022, Rv. 282650);

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci