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Sentenza — n. 47577/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47577/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47577/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Rilevato che, con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della sentenza resa in primo grado, ha confermato la condanna di Elbanna Abdelrahim Aly Hares per il reato di lesioni aggravate„ sostituendo la pena detentiva comminatagli con la misura alternativa della libertà controllata.

Regesto Legislator

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art. 582 cod. pen; Sentenza — n. 47577/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il reato deve essere dichiarato estinto per remissione di querela e che la declaratoria di estinzione del reato travolge le statuizioni civili, mentre le spese del procedimento rimangono, comunque, a carico del querelato (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.). Infatti, la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301; Sez. U, n. 24246 del 25/2/2004, Chiasserini, Rv. 227681).

Parole chiave

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lesioni gravi trauma alla mano reati violenti lesioni conseguenti lesione al ginocchio peggioramento del danno alla salute

Disposizioni normative citate

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art. 582 cod. pen
Invero, il reato di cui all'art. 582 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ELBANNA ABDELRAHIM ALY HARES nato il 28/08/1.967 avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rilevato che, con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della sentenza resa in primo grado, ha confermato la condanna di Elbanna Abdelrahim Aly Hares per il reato di lesioni aggravate„ sostituendo la pena detentiva comminatagli con la misura alternativa della libertà controllata.

2. Considerato che, avverso la sentenza, ricorre l'imputato, tempestivamente, con due motivi, deducendo, con il primo, l'intervenuta remissione di querela con conseguente accettazione e, quindi, l'improcedibilità del reato; con il secondo, vizi di motivazione per contrasto tra il dispositivo e le motivazioni della sentenza d'appello.

3. Considerato che è stato depositato verbale di remissione di querela da parte della persona offesa del reato, con contestuale accettazione della remissione, redatto, atti allegati al ricorso e rilevato, altresì, che il reato di lesioni ai danni del coniuge configura un'ipotesi delittuosa perseguibile a querela di parte e che, pertanto, il reato deve ritenersi estinto per remissione di querela, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e revoca delle statuizioni civili (risarcimento del danno e rifusione delle spese processuali alla parte civile). Invero, il reato di cui all'art. 582 cod. pen. commesso contro una delle categorie di soggetti di cui all'art. 577, commi primo, n. 1, e secondo, cod. pen. è punibile a querela e rientra nella competenza del Tribunale (cfr. da ultimo la ricostruzione della disciplina normativa operata da Sez. 5, n. 35796 del 13/7/2023).

4. Rilevato, pertanto, che il reato deve essere dichiarato estinto per remissione di querela e che la declaratoria di estinzione del reato travolge le statuizioni civili, mentre le spese del procedimento rimangono, comunque, a carico del querelato (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.). Infatti, la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301; Sez. U, n. 24246 del 25/2/2004, Chiasserini, Rv. 227681).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese processuali a carico del querelato.