Italian court dismisses appeal against conviction for false accusation, ruling facts do not meet lesser offense threshold.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Maamri Mokhles inadmissible regarding his conviction for false accusation. The appellant argued that the facts did not constitute the aggravated offense under Article 131-bis of the Penal Code, claiming the conduct was too minor. The court rejected this, finding the lower court's assessment of the gravity of the facts sufficient to exclude the lesser offense classification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 495 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The court must assess the gravity of the facts to determine if the conduct qualifies for the aggravated offense; if the facts are deemed grave, the lesser offense threshold is excluded.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAAMRI MOKHLES nato il 06/03/1986 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che l'imputato Maamri Mokhles ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.;
2. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 131-bis cod. peri., aggiungendo censure sul collegato vizio di motivazione, è manifestamente infondato, alla luce delle ragioni poste a fondamento della pronuncia di condanna e della congrua risposta già ottenuta sul punto da parte della Corte d'appello, che ha evidenziato la gravità del fatto, principale ratio del diniego, così escludendo che la condotta dell'imputato possa ritenersi "tenue" (cfr. pag. 4 della sentenza iimpugnata);
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il