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Ordinanza — n. 47574/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and mere factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47574/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Drivio Bruno inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a second-instance judgment confirming his conviction for crimes under Articles 582 and 612 of the Penal Code. The court rejected the appeal because the sole ground raised was generic, merely repeating arguments already dismissed by the lower court, and constituted only a factual complaint.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on generic grounds that merely repeat arguments already decided or on mere factual complaints.

Parole chiave

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generic appeal grounds mere factual complaints inadmissible appeal criminal procedure law Court of Cassazione azione civile minaccia pericolo di tortura

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRIVIO BRUNO nato a TARANTO il 16/09/1941 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che l'imputato Drivio Bruno ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ne ha confermato la condanna per i reati previsti dagli artt. 582 e 612 cod. pen., unificati sotto il vincolo della continuazione, liquidando in favore della parte civile la somma di eum 1.000,00 a titolo di provvisionale e rideterminando la misura delle spese liquidate a quest'ultima in euro 1710,00;

2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso è indeducibile in quanto generico, ossia fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si vedano pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) ed è altresì non consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il