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Ordinanza — n. 47573/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47573/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47573/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCIACCA MARIA nato a PALERMO il 09/03/1989 SCIACCA IGNAZIA nato a PALERMO il 17/09/1991 ZIMMARDI GIUSEPPA nato a PALERMO il 18/09/1966 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che le imputate Zimmardi Giuseppa, Sciacca Maria e Sciacca Ignazia ricorrono, con atti distinti, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna, delle prime due, per i reati di cui agli artt. 595, comma 3, e 612 cod. pen., e della terza solo per il reato di minaccia;

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 47573/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali altri capi d'accusa ripetibili dell'avvocato procedura per diffamazione addebito di tasse

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
Rilevato, altresì, che il secondo motivo comune ai tre ricorsi, che censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCIACCA MARIA nato a PALERMO il 09/03/1989 SCIACCA IGNAZIA nato a PALERMO il 17/09/1991 ZIMMARDI GIUSEPPA nato a PALERMO il 18/09/1966 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che le imputate Zimmardi Giuseppa, Sciacca Maria e Sciacca Ignazia ricorrono, con atti distinti, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna, delle prime due, per i reati di cui agli artt. 595, comma 3, e 612 cod. pen., e della terza solo per il reato di minaccia;

2. Quanto ai ricorsi di Zimmardi Giuseppe e di Sciacca Maria, di identica formulazione, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta, in entrambi i casi, violazione di legge e vizio di motivazione quanto al rispetto del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio nell'affermazione della penale responsabilità delle suddette, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

3. Quanto al ricorso di Sciacca Ignazia, rilevato che il primo motivo, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al difetto della condizione di procedibilità per le condotte in pregiudizio di Lo Re, non è consentito in sede di legittimità poiché meramente reiterativo di identica doglianza proposta con i motivi di gravame, disattesa nella sentenza impugnata con corretta e completa argomentazione, con la quale il ricorrente non si è affatto confrontato (si vedano pagg.3 e 4);

4. Rilevato, altresì, che il secondo motivo comune ai tre ricorsi, che censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pagg. 7 e 8);

5. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme