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Ordinanza — n. 47571/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47571/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47571/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO FRANCESCA nato a GENOVA il 06/06/1977 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che l'imputata Bruno Francesca ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen, con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47571/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che l'imputata Bruno Francesca ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen, con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna;

Parole chiave

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azione legale a scopo intimidatorio nozione di molestie minaccia contro le autorità persecuzione perseguimento penale in via sostitutiva azione di provocazione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO FRANCESCA nato a GENOVA il 06/06/1977 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che l'imputata Bruno Francesca ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen, con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna;

2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione alla mancata corrispondenza tra la decisione assunta e gli atti probatori acquisiti, è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e volto a prefigurare una non consentita rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla sentenza impugnata (si vedano pagg. 2 e 3);

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Lette le conclusioni della difesa di parte civile, con relativa nota spese, alle quali, tuttavia, non può darsi seguito, in ragione del principio, da ultimo ripreso nella motivazione delle Sezioni Unite Sacchettino, secondo cui non può farsi luogo alla liquidazione delle spese se la parte civile non ha fornito alcun effettivo contributo processuale, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886, in motivazione, con relativi richiami giurisprudenziali).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Cos