Cassation court dismisses appeal against conviction for impersonation, ruling on sentencing discretion and procedural admissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Guido Tessariol inadmissible regarding his conviction for impersonation. The court rejected arguments challenging the trial's procedural rules and the excessive sentence, noting they were merely re-evaluations of the evidence already considered by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 533 c.p.p.; Artt. 132, 133, 62 bis c.p.: The court of first instance retains discretion in sentencing and need not consider every argument presented, provided it references decisive elements in its reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESSARIOL GUIDO nato a TREVISO il 13/01/1958 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; gele OSSERVA 1. Rilevato che Tessariol Guido ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di sostituzione di persona;
2. Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, i quali contestano — con argomentazioni largamente versate in fatto - la violazione della regola di giudizio di cui all'art. 533 del codice di procedura penale, sono inammissibili poiché rivalutativi della piattaforma probatoria, invece posta alla base della logica e coerente motivazione del provvedimento impugnato, sicchè si rivelano anche manifestamente infondati quanto alle conclusioni alle quali giungono i giudici di merito con una doppia pronuncia conforme;
3. Rilevato che anche il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena inflitta, anche con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); anche con riguardo al diniego delle circostanze di cui all'art 62 bis c.p., la Corte territoriale, tenendo in considerazione il disvalore del fatto e la caratura criminale del soggetto, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tuti gli altri da tale valutazione;
4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammend