Italian Supreme Court dismisses appeal on aggravated theft, ruling procedural defects and lack of complaint do not invalidate judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Zsolt Kaduli inadmissible, rejecting arguments regarding procedural errors and the absence of a formal complaint. The court found the lower court's decision on restitution valid and noted that the new law requiring a complaint for aggravated theft does not override the existing inadmissibility of the appeal. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 175 cod. proc. pen.; The inadmissibility of an appeal due to lack of a formal complaint for newly procedible offenses does not prevail over the substantive finality of the judgment when procedural defects are already established.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KADULI ZSOLT - ALIAS - MARTINOVICI VALENTINI EMIL nato il 06/03/1985 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;OSSERVA 1. Rilevato che Kaduli Zsolt alias Martinovic:i Valentin Emil ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose; letta, altresì, la memoria difensiva con cui si conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso, chiedendo in ogni caso che sia dichiarata l'improcedibilità per mancanza di querela, essendo oggi vigente la riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, che ha modificato, in relazione alla fattispecie, la precedente procedibilità d'ufficio per i reati aggravati ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen.
2. Considerato che il primo motivo di ricorso„ con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e, in particolare, la violazione degli artt. 175 co. 8, 157, 159 e 160 cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte di Appello di Bologna ha concesso la restituzione in termini richiesta dall'imputato, ragion per cui lo stesso non può dolersi nuovamente dei presupposti che hanno fondato tale istanza. A ciò si aggiunge che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che: "la restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., nel testo anteriore alla legge 28 aprile 2014, n. 67, non implica altresì la nullità della sentenza per omessa citazione dell'imputato se la notificazione della citazione al medesimo è stata regolarmente eseguita, atteso che nel procedimento di esecuzione, rileva, ai fini della predetta restituzione nel termine, la mancata effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario nonostante la regolarità formale della sua notificazione" (Sez. 1, n. 52477 del 17/10/2017, Rv. 273066).
Ragion per cui è manifestamente infondata anche l'ulteriore e subordinata doglianza inerente al non corretto calcolo del termine di prescrizione, in quanto lo stesso (posto che, nel caso di specie, trovano applicazione le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità) è successivo alla pronuncia della Corte di appello, sebbene si proceda per il reato di furto aggravato da una sola circostanza, tenuto conto anche dell'interruzione di cui all'art. 175 co. 8 cod. proc. pen.;
3. Rilevato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente contesta la correttezza in diritto, nonché la logicità e la coerenza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato - sono affidati a doglianze generiche - in quanto indeterminate e/o aspecifiche - e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944); i motivi di ricorso, poi, non tengono conto del fatto che la sentenza impugnata mostra un apparato mol:ivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore dell'argomentazione di cui a pag. 2 del provvedimento contestato;
4. Considerato che il quarto motivo, con il quale il ricorrente denuncia la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda l'ultima parte di pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 9299 del 7/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640). 4.1.
Quanto alla richiesta di improcedibilità per manc:anza di querela, l'inammissibilità del ricorso preclude la declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen. secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite Salatino (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, in motivazione), confermato, all'esito della entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022. Tra le altre, Sez. 5, n. 11229 del 10/1/2023, Popa, Rv. 284542 e Sez. 5, n. 5223 del 17/1/2023, Colombo Maiomi, Rv. 284176 ha chiarito che, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di "abolitio criminis", non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (in una fattispecie proprio di furto aggravato).
5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18