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Ordinanza — n. 47568/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming video surveillance identification violates personal recognition procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47568/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that video surveillance identification violated procedural rules regarding personal recognition. The appellant argued that the appellate court erred by treating video evidence as testimonial rather than a formal personal recognition under Article 213 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such identification is merely a confirmatory declaration, and its probative value depends on the content rather than the formalities required for personal recognition.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 c.p.; Art. 213 cod. proc. pen.: The identification of a suspect via video surveillance constitutes a confirmatory declaration rather than a formal personal recognition, meaning its probative force derives from the substance of the observation, not the procedural formalities of personal recognition.

Parole chiave

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video surveillance identification personal recognition formalities confirmatory declaration procedural admissibility probative value assessment criminal procedure rules appellate court review imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 c.p.
Rilevato che El Filali Choukri Mehdi ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione, riconoscendone l'attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 213 cod. proc. pen.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, il quale denuncia violazione di legge processuale con riferimento all'art. 213 cod.
art. 213 cod. proc. pen
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, il quale denuncia violazione di legge processuale con riferimento all'art. 213 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 23090 del 10/7/2020, Signorelli, Rv. 279437
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL FILALI CHOUKRI MEHDI nato il 23/06/1989 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che El Filali Choukri Mehdi ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione, riconoscendone l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., escludendone la recidiva e, conseguentemente, rideterminandone il trattamento sanzionai:orlo comminatogli;

2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, il quale denuncia violazione di legge processuale con riferimento all'art. 213 cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto non tiene conto della motivazione adottata dalla Corte d'appello sul punto, la quale ha anzi evidenziato la correttezza dell'incedere processuale del giudice di primo grado, con l'espletamento di perizia informatica volta all'estrapolazione, dagli impianti di video:sorveglianza, delle immagini relative all'imputato, con successivo confronto tra queste e le fotografie dell'imputato, riconosciuto dai militari operanti, ai quali già era noto di persona.

Una simile procedura è assimilabile alla prova testimoniale solo per il suo valore di dichiarazione confermativa e non certo — come vorrebbe il ricorso - per l'iter che ne è sotteso. Si è applicato, quindi, correttamente, il principio stabile affermato dalla giurisprudenza di legittimità, da ultimo in Sez. 5, n. 23090 del 10/7/2020, Signorelli, Rv. 279437: l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostral:iva secondo il libero apprezzamento del giudice.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1:remila in favore della Cassa delle ammende