Italian Court dismisses appeals as generic and repetitive, rejecting requests for reduced sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Ziad Aziz and Anass El Haddad inadmissible. The defendants argued for reduced sentences based on specific statutory provisions and general mitigating circumstances. The court rejected these claims because the grievances were deemed generic and merely repetitive of arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals are inadmissible if grievances are generic or merely repetitive of arguments already adequately examined and dismissed by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZIAD AZIZ nato il 26/09/1998 EL HADDAD ANASS nato il 03/09/2000 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE;,Th R.G.N. 24858/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna riformava parzialmente, rideterminando la pena per un imputato, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale Aziz Ziad e Anass El Haddad erano stati condannati in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; . che avverso tale sentenza hanno presentato ricorso gli imputati deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione rispettivamente in ordine al mancato riconoscimento della ipotesi attenuata dei comma 5 del citato art. 73, alla mancata applicazione degli artt. 131-bis e 62 n. 4 cod. pen., e alla mancata concessione delle attenuanti generiche; ritenuto che i ricorsoi siano inammissibili in quanto gli imputati hanno formulato doglianze in parte generiche (così per il primo motivo del ricorso del El Haddad) e nella restante parte reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 2-3 provv. impugn.), che i ricorrenti hanno cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che Si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec