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Ordinanza — n. 47528/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic complaints and mere requests for factual re-evaluation are inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47528/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Andrea Centorrino inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Centorrino challenged his conviction for drug trafficking, arguing violations regarding evidence evaluation, the applicability of mitigated responsibility, and confiscation measures. The court rejected these claims because they were either generic, repetitive of previously dismissed arguments, or constituted a mere request to re-evaluate facts without new legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.P.R. n. 309/1990; Art. 360 c.p.p.: Appeals containing generic complaints, repetitive arguments, or mere requests for factual re-evaluation without new legal grounds are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking conviction inadmissible appeal generic complaints factual re-evaluation confiscation measures mitigated responsibility procedural costs censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
24599/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado con la quale Andrea Centorrino era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R.
Art. 360 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENTORRINO ANDREA nato a MESSINA il 09/05/1997 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 24599/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado con la quale Andrea Centorrino era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove e alla affermazione di responsabilità, alla configurabilità della ipotesi attenuata del comma 5 del citato art. 73 e all'applicazione della misura della confisca; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze in parte generiche (cos', in specie, per il motivo sulla confisca) e in parte reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pag. 2 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso