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Ordinanza — n. 47527/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to repetitive complaints already adequately examined by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47527/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Modou Ndiaye inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Ndiaye challenged a partial revocation of his expulsion order, arguing violations regarding evidence evaluation, mitigated responsibility, recidivism, and confiscation. The court rejected these claims because they constituted repetitive grievances that had already been thoroughly examined and dismissed with proper reasoning by the District Court.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals are inadmissible when the complainant reiterates grievances already adequately examined and dismissed by lower courts, merely seeking a re-evaluation of factual elements without new arguments.

Parole chiave

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repetitive complaints inadmissible appeal exhaustion of arguments procedural economy Criminal Procedure Code censure procedurali procedure di ricorso motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE MODOU (CUI 029DTDF) nato a PIKINE( SENEGAL) il 10/03/1968 avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 24537/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Brescia revocava parzialmente, revocando la misura della espulsione, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale Modou Ndiaye era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza' ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove e alla affermazione di responsabilità, alla configurabilità della ipotesi attenuata del comma 5 del citato art. 73, all'omessa esclusione della recidiva, alla mancata concessione di una sanzione sostitutiva e all'applicazione della confisca; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 2-7 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis