Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive complaints already adequately examined by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for drug trafficking, arguing regarding evidence evaluation, mitigating circumstances, and recidivism. The court rejected these claims because they were repetitive grievances already thoroughly examined and dismissed with proper reasoning by the District Court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals are inadmissible when they consist of repetitive complaints already adequately examined and dismissed with correct arguments by the lower court, as the appellant merely seeks to re-litigate established facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA FRANCESCO PAOLO nato a TRAPANI il 23/11/1972 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 24523/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado con la quale Francesco Paolo Messina era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove e alla affermazione di responsabilità, in particolare con riferimento alla illegalità della detenzione, alla configurabilità della ipotesi attenuata del comma 5 del citato art. 73, al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., e alla mancata esclusione della recidiva; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 1-3 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis