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Ordinanza — n. 47524/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to repetitive complaints already adequately examined by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47524/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Daniele Curto inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Curto challenged the lower court's conviction for drug trafficking, arguing violations of law and errors in evidence evaluation. The court rejected these claims because they were repetitive grievances already thoroughly examined and dismissed with proper reasoning by the District Court.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the complainant reiterates grievances already adequately examined and dismissed with correct arguments by the lower court, merely soliciting a re-evaluation of factual elements.

Parole chiave

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repetitive complaints inadmissible appeal drug trafficking conviction procedural economy Cassazione ordinanza reiterazione di reati penali procedure di ricorso motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURTO DANIELE nato a ROMA il 14/01/1995 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 24487/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di igrairi, confermava la pronuncia di primo grado con la quale Daniele Curto era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove e alla affermazione di responsabilità; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 1-4 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso