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Ordinanza — n. 47523/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as repetitive complaints already rejected by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47523/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Claudio Schina and Tommaso Elmi inadmissible. The defendants argued for violations of law regarding evidence evaluation and the refusal of general mitigating circumstances. The court rejected these claims because they were repetitive grievances already adequately examined and dismissed by the District Court.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals based on repetitive complaints regarding evidence and sentencing that were already properly addressed and rejected by the lower court are inadmissible.

Parole chiave

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repetitive complaints inadmissible appeal general mitigating circumstances evidence evaluation Cassation procedure procedure di ricorso censura dell'apprezzamento delle prove esame nel merito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCHINA CLAUDIO nato a ROMA il 22/08/1970 ELMI TOMMASO nato a ROMA il 29/12/1981 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 24478/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado con la quale Claudio Schina e Tommaso Elmi erano stati condannati in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza hanno presentato ricorso gli imputati deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione rispettivamente in ordine alla valutazione delle prove, alla affermazione di responsabilità e alla mancata concessione delle attenuanti generiche; ritenuto che i ricorsoi siano inammissibili in quanto gli imputati hanno formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 4-6 provv. impugn.), che i ricorrenti hanno cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso