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Ordinanza — n. 47519/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to non-proposed grounds and repetitive arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47519/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Fabrizio Copponi inadmissible. Copponi challenged a second-instance conviction for drug trafficking, arguing violations regarding evidence evaluation, joint liability, and sentencing. The court rejected these claims because several grounds were not raised in the original appeal, while others were repetitive arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they contain complaints not raised in the appeal or if they merely reiterate arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive arguments dismissal new grounds requirement drug trafficking conviction Cassa delle ammende reiterazione di reati penali motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPONI FABRIZIO ( CUI 05ALF01) nato a ROMA il 31/05/1993 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 24447/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado con la quale Fabrizio Copponi era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione dele prove, alla affermazione di responsabilità a titolo di concorso, al mancato riconoscimento della ipotesi attenuata di cui al comma 5 del predetto art. 73, al trattamento sanzionatorio e all'applicazione della confisca; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze in parte non proposte con l'appello (così per l'ultimo motivo) e nella restante parte reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 2-6 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis