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Ordinanza — n. 47518/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grievances against appellate court's reasoning on attempted murder charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47518/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Artan Cela inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Cela challenged the Rome Court of Appeal's confirmation of his conviction for attempted murder, alleging a lack of reasoning regarding why acquittal was impossible. The court rejected these claims as generic grievances because the lower court's decision contained no manifest illogical flaws.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant raises generic grievances against the reasoning of the lower court without identifying specific vices of manifest illogicality.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grievances manifest illogicality attempted murder conviction Court of Cassazione censure procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
artt. 495 cod. pen
24437/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado con la quale Artan Cela era stato condannato in relazione ai reati di cui agli artt. 495 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELA ARTAN nato il 06/01/1975 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 24437/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado con la quale Artan Cela era stato condannato in relazione ai reati di cui agli artt. 495 cod. pen. e 61 n. 2, 48 e 479 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo vizi di motivazione in ordine alla mancata illustrazione delle ragioni per le quali non era possibile addivenire ad una assoluzione del prevenuto dai reati ascrittigli; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze generiche a fronte di una motivazione nella quale non è riconoscibile alcun vizio di manifesta illogicità (v. pagg. 3-4 provv. impugn.); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il