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Ordinanza — n. 47515/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals as generic and repetitive, rejecting requests for factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47515/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants inadmissible. The defendants argued for violations of law regarding evidence evaluation and legal qualification, but the court found their complaints to be generic and repetitive of issues already adequately addressed by the lower court. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365 c.p.p.: Appeals must be specific; generic or repetitive complaints regarding facts already evaluated are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic complaints repetitive arguments factual re-evaluation procedural costs motivi di cassazione procedure di ricorso difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRAIDICH JOHNNY nato a ROMA il 31/08/1997 KRASNIQI DORENTINA nato il 11/11/1994 SPERANZA MIRCO nato a ROMA il 21/03/1992 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; t R.G.N. 24341/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma riformava parzialmente, assolvendo un imputato e rideterminando la pena, e confermava la pronuncia di primo grado con la quale Johnny Braidich, Mirco Speranza e Dorentina Knsniqi erano stati condannati in relazione ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 337 cod. pen.; che avverso tale sentenza hanno presentato ricorso gli imputati deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione rispettivamente in ordine alla valutazione delle prove, alla affermazione di responsabilità, al concorso di persone nel reato e alla qualificazione giuridica dei fatti; ritenuto che i ricorsi siano inammissibile in quanto gli imputati hanno formulato doglianze in parte generiche e in parte reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 5-7 provv. impugn.), che i ricorrenti hanno cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de