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Ordinanza — n. 47512/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive complaints already adequately examined by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47512/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Melissa Carlone inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. Carlone challenged a second-instance conviction for theft, arguing violations of the Penal Code regarding liability and sentencing guidelines. The court rejected these claims because they were repetitive grievances already thoroughly examined and dismissed with proper reasoning by the District Court.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals based on repetitive complaints previously adequately examined and dismissed with correct arguments are inadmissible.

Parole chiave

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repetitive complaints inadmissible appeal criminal procedure thief conviction procedural economy documenti mancanti difetto di motivazione documenti bancari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Art. 385 cod. pen.
24311/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia di primo grado con la quale Melissa Carlone era stata condannata in relazione al reato di cui all'art. 385 cod.
Art. 54 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARLONE MELISSA nato a BARI il 09/12/1993 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 24311/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia di primo grado con la quale Melissa Carlone era stata condannata in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, e alla mancata applicazione degli artt. 54 e 131-bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputata ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 2-4 provv. impugn.), che la ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i