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Ordinanza — n. 47511/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as repetitive complaints already adequately examined and rejected by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47511/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Mohamed Ali Coasbi and Federica Frontalini inadmissible. The defendants argued for violations regarding evidence evaluation, responsibility assertions, and the application of specific criminal code articles. The court rejected these claims because they constituted repetitive complaints that had already been thoroughly examined and dismissed with correct reasoning by the District Court.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals are inadmissible when they consist of repetitive complaints regarding issues already adequately examined and rejected by the lower court with correct arguments.

Parole chiave

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repetitive complaints inadmissible appeal adequately examined correct arguments Cassation procedure motivi di revisione procedure di ricorso motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
24306/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia di primo grado con la quale Mohamed Ali Coasbi e Federica Frontalini erano stati condannati in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
309 del 1990; che avverso tale sentenza hanno presentato ricorso gli imputati deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione rispettivamente in ordine alla valutazione delle prove, alla affermazione di responsabilità, alla mancata concessione delle attenuanti generiche, della circostanza di cui all'art. 62 n.
Art. 131-bis cod. pen.
e del beneficio della sospensione condizionale, nonché all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che i ricorsoi siano inammissibili in quanto gli imputati hanno formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v.
art. 131-bis cod. pen
e del beneficio della sospensione condizionale, nonché all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che i ricorsoi siano inammissibili in quanto gli imputati hanno formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COASBI MOHAMED ALI nato il 16/07/1999 FRONTALINI FEDERICA nato a ANCONA il 13/12/1989 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; _ R.G.N. 24306/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia di primo grado con la quale Mohamed Ali Coasbi e Federica Frontalini erano stati condannati in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza hanno presentato ricorso gli imputati deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione rispettivamente in ordine alla valutazione delle prove, alla affermazione di responsabilità, alla mancata concessione delle attenuanti generiche, della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e del beneficio della sospensione condizionale, nonché all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che i ricorsoi siano inammissibili in quanto gli imputati hanno formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 4-7 provv. impugn.), che i ricorrenti hanno cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci