Italian court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive complaints already adequately examined by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Pietro Pistidda inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant challenged a partial sentence reduction regarding the psychological element of the crime, arguing the lower court failed to properly assess his responsibility. The court rejected these claims because they were repetitive grievances that had already been thoroughly examined and dismissed with correct arguments by the district court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals are inadmissible when the appellant merely reiterates complaints already adequately examined and dismissed by the lower court without presenting new substantive arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISTIDDA PIETRO nato a SASSARI il 13/05/1973 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 24269/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, riformava parzialmente, rideterminando la pena, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale Pietro Pistidda era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen; che avverso tale sentenza ha présentato ricorso l'imputato deducendo vizi di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, in particolare con riferimento alla sussistenza del richiesto elemento psicologico; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 4-5 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso