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Ordinanza — n. 47506/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47506/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47506/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LEONCAVALLO MATTEO nato a CERIGNOLA il 22/01/1991 D'ANGELO MATTEO nato a CERIGNOLA il 26/02/1990 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 24179/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia di primo grado con la quale Matteo Leoncavallo e Matteo D'Angelo erano stati condannati in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen; che avverso tale sentenza hanno presentato ricorso gli imputati deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione rispettivamente in ordine all'affermazione di responsabilità, in particolare con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico e dell'esimente dello stato di necessità, nonché alla mancata esclusione della aggravante contestata ovvero ad un diverso bilanciamento; ritenuto che i ricorsi siano inammissibili in quanto gli imputati hanno formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 4-5 provv. impugn.), che i ricorrenti hanno cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47506/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 24179/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia di primo grado con la quale Matteo Leoncavallo e Matteo D'Angelo erano stati condannati in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen; che avverso tale sentenza hanno presentato ricorso gli imputati deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione rispettivamente in ordine all'affermazione di responsabilità, in particolare con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico e dell'esimente dello stato di necessità, nonché alla mancata esclusione della aggravante contestata ovvero ad un diverso bilanciamento; ritenuto che i ricorsi siano inammissibili in quanto gli imputati hanno formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 4-5 provv. impugn.), che i ricorrenti hanno cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di revisione recidiva procedure di ricorso spesa periodica censure procedurali
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LEONCAVALLO MATTEO nato a CERIGNOLA il 22/01/1991 D'ANGELO MATTEO nato a CERIGNOLA il 26/02/1990 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 24179/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia di primo grado con la quale Matteo Leoncavallo e Matteo D'Angelo erano stati condannati in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen; che avverso tale sentenza hanno presentato ricorso gli imputati deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione rispettivamente in ordine all'affermazione di responsabilità, in particolare con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico e dell'esimente dello stato di necessità, nonché alla mancata esclusione della aggravante contestata ovvero ad un diverso bilanciamento; ritenuto che i ricorsi siano inammissibili in quanto gli imputati hanno formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 4-5 provv. impugn.), che i ricorrenti hanno cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso