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Ordinanza — n. 47503/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47503/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47503/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO VASTO LUIGI PIO nato a FOGGIA il 19/10/1994 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 24167/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia di primo grado con la quale Luigi Pie Lo Vasto era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni. di legge e vizi di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, e alla applicabilità degli artt. .157 e 131-bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze in gran parte generiche e non pertinenti rispetto al thema decidendum, nonché una questione che non era stata dedotta con l'atto di appello (v. pag. 2 provv. impugn.); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47503/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 24167/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia di primo grado con la quale Luigi Pie Lo Vasto era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni. di legge e vizi di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, e alla applicabilità degli artt. .157 e 131-bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze in gran parte generiche e non pertinenti rispetto al thema decidendum, nonché una questione che non era stata dedotta con l'atto di appello (v. pag. 2 provv. impugn.); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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motivi di cassazione condono delle spese procedurali allegazioni insufficientemente motivate impugnabilità della decisione di rinvio ripetibili anticipo delle spese
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO VASTO LUIGI PIO nato a FOGGIA il 19/10/1994 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 24167/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia di primo grado con la quale Luigi Pie Lo Vasto era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni. di legge e vizi di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, e alla applicabilità degli artt. .157 e 131-bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze in gran parte generiche e non pertinenti rispetto al thema decidendum, nonché una questione che non era stata dedotta con l'atto di appello (v. pag. 2 provv. impugn.); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il