Ordinanza — n. 47502/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAQDIME ISMAIL nato il 15/07/1993 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 24137/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia confermava la pronuncia di primo grado con la quale Ismail Laqdim era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e alla eccessività della pena; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze generiche a fronte di una motivazione nella quale non è riconoscibile alcun vizio di manifesta illogicità (v. pagg. 3-8 provv. impugn.); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47502/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 24137/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia confermava la pronuncia di primo grado con la quale Ismail Laqdim era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e alla eccessività della pena; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze generiche a fronte di una motivazione nella quale non è riconoscibile alcun vizio di manifesta illogicità (v. pagg. 3-8 provv. impugn.); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAQDIME ISMAIL nato il 15/07/1993 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE;
4. R.G.N. 24137/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia confermava la pronuncia di primo grado con la quale Ismail Laqdim era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e alla eccessività della pena; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze generiche a fronte di una motivazione nella quale non è riconoscibile alcun vizio di manifesta illogicità (v. pagg. 3-8 provv. impugn.); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il