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Ordinanza — n. 47499/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47499/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47499/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENSIHAMDI MOUNIR nato il 03/04/1972 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 24125/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catania confermava la pronuncia di primo grado con la quale Mounir Bensihamdi era stato condannato in relazione ai reati di cui agli artt. 337, 582-585 cod. pen, 75 d.lgs. n. 159 del 2011; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, alla omessa applicazione dell'art. 393-bis cod. pen., alla mancata applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. e al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 3-12 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 393-bis cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 47499/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 24125/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catania confermava la pronuncia di primo grado con la quale Mounir Bensihamdi era stato condannato in relazione ai reati di cui agli artt. 337, 582-585 cod. pen, 75 d.lgs. n. 159 del 2011; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, alla omessa applicazione dell'art. 393-bis cod. pen., alla mancata applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. e al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 3-12 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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motivi di cassazione censure procedurali impugnabilità della decisione di rinvio motivazione inadeguata delle censure costituzionali censura dell'apprezzamento delle prove procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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art. 393-bis cod. pen
159 del 2011; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, alla omessa applicazione dell'art. 393-bis cod. pen., alla mancata applicabilità dell'art.
art. 131-bis cod. pen
pen., alla mancata applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENSIHAMDI MOUNIR nato il 03/04/1972 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 24125/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catania confermava la pronuncia di primo grado con la quale Mounir Bensihamdi era stato condannato in relazione ai reati di cui agli artt. 337, 582-585 cod. pen, 75 d.lgs. n. 159 del 2011; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, alla omessa applicazione dell'art. 393-bis cod. pen., alla mancata applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. e al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 3-12 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis