Criminal appeal dismissed as inadmissible due to repetitive generic grievances already adequately examined by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Michele Rosito inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Rosito challenged the lower court's confirmation of his conviction for a drug-related offense, arguing for generic mitigating circumstances that were previously rejected. The court dismissed the appeal because the grievances were repetitive and merely sought a re-evaluation of facts without new arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grievances are repetitive and generic, having been already adequately examined and dismissed with correct reasoning by the lower court.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSITO MICHELE nato a COSENZA il 20/06/1996 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 24075/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia di primo grado con la quale Michele Rosito era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle formulate in maniera molto generica e già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pag. 1 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il