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Ordinanza — n. 47495/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47495/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47495/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELE GIUSEPPE nato a CATANZARO il 09/07/1975 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 24059/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro riformava parzialmente, rideterminando lai pena, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale Giuseppe Gabriele era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha. presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove e alla configurabilità del reato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 2-5 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47495/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 24059/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro riformava parzialmente, rideterminando lai pena, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale Giuseppe Gabriele era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha. presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove e alla configurabilità del reato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 2-5 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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motivi di revisione riconsiderazione procedure di ricorso esame nel merito censure procedurali revisione delle prestazioni d'invalidità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELE GIUSEPPE nato a CATANZARO il 09/07/1975 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 24059/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro riformava parzialmente, rideterminando lai pena, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale Giuseppe Gabriele era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha. presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove e alla configurabilità del reato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 2-5 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso