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Ordinanza — n. 47494/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47494/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47494/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BERVICATO ALESSANDRO nato a CASERTA il 12/02/1975 BERVICATO GIOVANNI nato a CASERTA il 13/09/1980 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 24049/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente, rideterminando la pena, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale Alessandro Bervicato e Giovanni Bervicato erano stati condannati in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza hanno presentato ricorso gli imputati deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione rispettivamente in ordine alla mancata esclusione della recidiva e all'omessa motivazione sull'aumenl:o della pena per la continuazione fra reati; ritenuto che i ricorsi siano inammissibili in quanto gli imputati hanno formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 6-8 provv. impugn.), che i ricorrenti hanno cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47494/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 24049/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente, rideterminando la pena, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale Alessandro Bervicato e Giovanni Bervicato erano stati condannati in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza hanno presentato ricorso gli imputati deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione rispettivamente in ordine alla mancata esclusione della recidiva e all'omessa motivazione sull'aumenl:o della pena per la continuazione fra reati; ritenuto che i ricorsi siano inammissibili in quanto gli imputati hanno formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 6-8 provv. impugn.), che i ricorrenti hanno cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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procedure di ricorso censure procedurali impugnabilità della decisione di rinvio riapertura della pratica motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BERVICATO ALESSANDRO nato a CASERTA il 12/02/1975 BERVICATO GIOVANNI nato a CASERTA il 13/09/1980 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 24049/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente, rideterminando la pena, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale Alessandro Bervicato e Giovanni Bervicato erano stati condannati in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza hanno presentato ricorso gli imputati deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione rispettivamente in ordine alla mancata esclusione della recidiva e all'omessa motivazione sull'aumenl:o della pena per la continuazione fra reati; ritenuto che i ricorsi siano inammissibili in quanto gli imputati hanno formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 6-8 provv. impugn.), che i ricorrenti hanno cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis