Italian Court dismisses criminal appeal as generic complaints lack legal basis and fail to prove statutory violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Franco Pugliese inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Pugliese challenged his conviction for the crime in Article 336 of the Penal Code, arguing for legal qualification errors, lack of recidivism exclusion, and non-application of Article 131-bis. The court rejected these claims because the lower court's reasoning contained no legal violations or manifest illogicality, rendering the grievances generic and unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals based on generic complaints lacking specific legal violations or manifest illogicality in the lower court's reasoning are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLIESE FRANCO nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 04/07/1957 avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 23990/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia di primo grado con la quale Franco Pugliese era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 336 cod. pen; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto, alla mancata esclusione della recidiva, al trattamento sanzionatorio e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze generiche e manifestamente infondate, a fronte di una motivazione nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge o vizio di manifesta illogicità (v. pagg. 1-2 provv. innpugn.); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i