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Ordinanza — n. 47491/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47491/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47491/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERACE MASSIMO nato a CROTONE il 01/05/1968 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 23970/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia di primo grado con la quale Massimo Gerace era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione .in ordine alla affermazione di responsabilità e alla configurabilità del reato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze generiche a fronte di una motivazione nella quale non è riconoscibile alcun vizio di manifesta illogicità (v. pag. 1 provv. impugn.); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47491/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 23970/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia di primo grado con la quale Massimo Gerace era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione .in ordine alla affermazione di responsabilità e alla configurabilità del reato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze generiche a fronte di una motivazione nella quale non è riconoscibile alcun vizio di manifesta illogicità (v. pag. 1 provv. impugn.); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali censure procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali ammende per infrazione procedurale ricusazione del pubblico ministero spese di difesa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERACE MASSIMO nato a CROTONE il 01/05/1968 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 23970/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia di primo grado con la quale Massimo Gerace era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione .in ordine alla affermazione di responsabilità e alla configurabilità del reato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze generiche a fronte di una motivazione nella quale non è riconoscibile alcun vizio di manifesta illogicità (v. pag. 1 provv. impugn.); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il