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Ordinanza — n. 47490/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47490/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47490/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAGNATO SALVATORE nato a CATANZARO il 05/11/1978 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 23957/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia di primo grado con la quale Salvatore Bagnato era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla 'valutazione delle prove e alla configurabilità del reato, e al diniego delle attenuanti generiche; argomenti che sono stati in parte reiterati con la memoria difensiva del 25 ottobre 2023; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze non proposte con l'atto di appello ovvero reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 4-5 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47490/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 23957/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia di primo grado con la quale Salvatore Bagnato era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla 'valutazione delle prove e alla configurabilità del reato, e al diniego delle attenuanti generiche; argomenti che sono stati in parte reiterati con la memoria difensiva del 25 ottobre 2023; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze non proposte con l'atto di appello ovvero reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 4-5 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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motivi di revisione motivazione inadeguata delle censure costituzionali procedure di ricorso impugnabilità della decisione di rinvio riconsiderazione censure procedurali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAGNATO SALVATORE nato a CATANZARO il 05/11/1978 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 23957/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia di primo grado con la quale Salvatore Bagnato era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla 'valutazione delle prove e alla configurabilità del reato, e al diniego delle attenuanti generiche; argomenti che sono stati in parte reiterati con la memoria difensiva del 25 ottobre 2023; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze non proposte con l'atto di appello ovvero reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 4-5 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso