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Ordinanza — n. 47489/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47489/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47489/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBERTO ENZO nato a LAMEZIA TERME il 12/01/1987 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 23952/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia di primo grado con la quale Enze Ruberto era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze generiche a fronte di una motivazione nella quale non è riconoscibile alcun vizio di manifesta illogicità (v. pagg. 4-5 provv. impugn.); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 47489/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 23952/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia di primo grado con la quale Enze Ruberto era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze generiche a fronte di una motivazione nella quale non è riconoscibile alcun vizio di manifesta illogicità (v. pagg. 4-5 provv. impugn.); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie sanzione disciplinare sanzione sproporzionata risarcimento per errore giudiziario modalità di calcolo dell'ammenda sanzione internazionale

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
pen; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBERTO ENZO nato a LAMEZIA TERME il 12/01/1987 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 23952/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia di primo grado con la quale Enze Ruberto era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze generiche a fronte di una motivazione nella quale non è riconoscibile alcun vizio di manifesta illogicità (v. pagg. 4-5 provv. impugn.); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il