Ordinanza — n. 47488/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RASO FRANCESCO nato a LAMEZIA TERME il 26/1.1/1992 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 23783/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, confermava la pronuncia di primo grado con la quale Francesco Raso era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo• violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove, alla configurabilità di un concorso di persone e alla applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 3-4 provv. innpugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 47488/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 23783/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, confermava la pronuncia di primo grado con la quale Francesco Raso era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo• violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove, alla configurabilità di un concorso di persone e alla applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 3-4 provv. innpugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RASO FRANCESCO nato a LAMEZIA TERME il 26/1.1/1992 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 23783/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, confermava la pronuncia di primo grado con la quale Francesco Raso era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo• violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove, alla configurabilità di un concorso di persone e alla applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 3-4 provv. innpugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso