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Ordinanza — n. 47487/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47487/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47487/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Ennaji Samir, nato in Marocco il 07.12.1992 avverso la sentenza del 09/03/2023 emessa dalla Corte di Appello L'Aquila; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ercole OSSERVA Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen. sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate. Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente (pag. 5 della sentenza impugnata); sia con riferimento al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. anche in considerazione della non brevità della durata dell'allontanamento (pag. 6 della sentenza impugnata).

Regesto Legislator

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art. 131 bis c.p; Ordinanza — n. 47487/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pen. sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate. Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente (pag. 5 della sentenza impugnata); sia con riferimento al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. anche in considerazione della non brevità della durata dell'allontanamento (pag. 6 della sentenza impugnata).

Parole chiave

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evasione all'obbligo di contribuzione remissione della pena condono delle spese procedurali abbandono del procedimento penale inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis c.p
5 della sentenza impugnata); sia con riferimento al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Ennaji Samir, nato in Marocco il 07.12.1992 avverso la sentenza del 09/03/2023 emessa dalla Corte di Appello L'Aquila; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ercole OSSERVA Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen. sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate. Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente (pag. 5 della sentenza impugnata); sia con riferimento al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. anche in considerazione della non brevità della durata dell'allontanamento (pag. 6 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/1