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Ordinanza — n. 47486/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47486/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47486/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Surriano Christian, nato a Torino il 30.08.1994 avverso la sentenza del 05/04/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ercole Aprile OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 635 comma 2 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché generico. Considerato, in particolare, che il motivo di ricorso inerente al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva è lindeducibile perché volto a censurare una valutazione di merito (si vedano pagg. 3-4 della sentenza impugnata) incentrato su un negativo giudizio della personalità alla luce dei numerosi precedenti.

Regesto Legislator

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artt. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 47486/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. e 635 comma 2 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché generico. Considerato, in particolare, che il motivo di ricorso inerente al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva è lindeducibile perché volto a censurare una valutazione di merito (si vedano pagg. 3-4 della sentenza impugnata) incentrato su un negativo giudizio della personalità alla luce dei numerosi precedenti.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale motivi di cassazione attenuazione libera della pena violazione dei diritti della personalità

Disposizioni normative citate

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artt. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Surriano Christian, nato a Torino il 30.08.1994 avverso la sentenza del 05/04/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ercole Aprile OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 635 comma 2 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché generico. Considerato, in particolare, che il motivo di ricorso inerente al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva è lindeducibile perché volto a censurare una valutazione di merito (si vedano pagg. 3-4 della sentenza impugnata) incentrato su un negativo giudizio della personalità alla luce dei numerosi precedenti.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/1